Legittima difesa (diritto)
La legittima difesa, in diritto, è un istituto giuridico previsto da vari ordinamenti giuridici, che riconosce il principio della difesa personale, generalmente con finalità di tutela.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]La ragione dell'istituto è probabilmente ispirata al brocardo latino vim vi repellere licet e la ratio va individuata nella prevalenza attribuita, in un atto di autodifesa, all'interesse dell'ingiustamente aggredito piuttosto che all'interesse dell'aggressore.
Sulla scorta di una radicata elaborazione etico-filosofica[1], ciò che la legge invece non ammette "è la negazione del valore della persona che delinque in quanto uomo, e perciò l’inflizione di lesioni fisiche significative in un contesto di mera offesa al patrimonio. Questo è coerente – tra l’altro – con la disciplina civilistica del possesso: la quale, incentrandosi sulla rilevanza in sé dello spoglio violento o clandestino, è ordinata ad evitare il più possibile, come si suol dire, che cives ad arma ruant".[2].
Diritto internazionale
[modifica | modifica wikitesto]Esso è stato codificato nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che rappresenta l’eccezione fondamentale al divieto dell’uso della forza contenuto nell’art. 2, par. 4 della medesima Carta: "una delle manifestazioni più significative dell’attuale fase evolutiva del diritto internazionale è rappresentata dall’espansione del diritto di legittima difesa, individuale e collettiva, rispetto alle interpretazioni dell’art. 51 della Carta prevalenti sino agli inizi degli anni ’90"[3].
Legislazioni statali
[modifica | modifica wikitesto]Italia
[modifica | modifica wikitesto]Istituto previsto dal codice penale italiano[4]; esso prevede anche la punibilità dell'eccesso colposo di legittima difesa.
Città Del Vaticano
[modifica | modifica wikitesto]Secondo il diritto canonico, la legittima difesa viene definita un "grave dovere" da parte del credente nell'enciclica "Evangelium vitae" (cfr. punto 55[5]), che però non costituisce un'eccezione alla proibizione di non uccidere un innocente (Catechismo 2263).[6]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ S. Morandini, Legittima difesa: un punto di vista morale, Questione Giustizia, 28 gennaio 2019.
- ^ Donato Carusi, A proposito di legittima difesa, in "il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica", 3/2004, pp. 592-593, doi: 10.1402/13438, che prosegue ricordando come "le reazioni difensive «sproporzionate» non vanno esenti da responsabilità civile e penale; e tuttavia – val la pena ricordare – è egualmente prevista entro certi limiti, per queste ipotesi, un’attenuazione delle misure sanzionatorie (c.d. eccesso colposo)".
- ^ Daniele Cabras, Il "ripudio della guerra" e l'evoluzione del diritto internazionale, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2006, pp. 297-322, doi: 10.1439/22230.
- ^ "Il legislatore del codice del 1930 (firmato Mussolini – Rocco) ha stabilito che il pericolo dal quale difendersi debba essere attuale. Sempre lo stesso legislatore ha precisato che la reazione difensiva contro l’aggressore, per considerarsi legittima, debba essere necessaria e proporzionata": Davide Piancone, LEGITTIMA DIFESA ED ECCESSO COLPOSO: COSA DICE LA LEGGE?, DIRITTO E LIBERTÀ, 27 ottobre 2015.
- ^ Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", su vatican.va.
- ^ Catechismo della Chiesa Cattolica, su vatican.va.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Alessandro Spena, Un diritto di agire in modo penalmente illecito?, in Ragion pratica, n. 1, 2005, pp. 139–160, DOI:10.1415/19843. URL consultato il 12 agosto 2022.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 20796 · LCCN (EN) sh85119729 · BNF (FR) cb11950787q (data) · J9U (EN, HE) 987007529406705171 · NDL (EN, JA) 00576214 |
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